Sicurezza delle gallerie ferroviarie

Le nuove Linee Guida

Il Regolamento (UE) n. 1303/2014 definisce la specifica tecnica di interoperabilità (STI), ovvero le disposizioni europee per la sicurezza delle gallerie ferroviarie. L’Italia ha recepito e implementato tali requisiti attraverso le nuove Linee Guida approvate con il DM MIT-Interni del 4 marzo 2025, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo. Queste linee guida sostituiscono il DM 28 ottobre 2005 e rappresentano un passaggio fondamentale per l’adeguamento delle infrastrutture esistenti e di nuova costruzione, in particolare per quelle situate lungo le tratte italiane della rete Trans-European Transport Network (TEN-T), ovvero rete transeuropea dei trasporti.

La struttura della rete TEN-T è stata ridefinita con l’adozione del Regolamento (UE) 2024/1679 del 13 giugno 2024, che introduce una nuova articolazione su tre livelli: Rete centrale (Core Network): connessioni strategiche da completare entro il 2030; Rete centrale estesa (Extended Core Network): novità introdotta dal nuovo regolamento, con orizzonte di completamento al 2040; Rete globale (Comprehensive Network): copertura dell’intero territorio dell’UE entro il 2050. All’interno della rete centrale e della rete centrale estesa, sono stati identificati nove corridoi di trasporto europeo, considerati prioritari per lo sviluppo di flussi sostenibili e multimodali di merci e passeggeri, oltre che per la realizzazione di infrastrutture interoperabili e altamente performanti. Tra questi, due importanti corridoi interessano direttamente l’Italia: Corridoio Mar Baltico - Mar Adriatico e il Corridoio Scandinavo - Mediterraneo.

Le nuove Linee Guida per la sicurezza delle gallerie ferroviarie
Le disposizioni si applicano a tutto il sistema ferroviario italiano, sia di nuova costruzione o già un esercizio, con l’obiettivo di garantire il mantenimento e, dove necessario, il miglioramento delle condizioni di sicurezza, allineandosi agli standard tecnici più stringenti previsti dalla normativa europea. Per le gallerie di nuova costruzione, resta l’obbligo di adottare i requisiti essenziali previsti dalla STI SRT, definita dal Regolamento (UE) n. 1303/2014. Tali requisiti indicano le specifiche funzionali e tecniche da rispettare per garantire livelli omogenei di sicurezza in tutta l’Unione Europea.

Adeguamento delle gallerie esistenti
Le gallerie ferroviarie già in esercizio sono le più critiche da monitorare sul piano della sicurezza, per via della loro età, estensione e posizione rispetto ai centri abitati. Le nuove Linee Guida introducono una serie di scadenze vincolanti che i gestori delle infrastrutture dovranno rispettare per allinearsi ai requisiti tecnici imposti a livello nazionale ed europeo. La prima scadenza riguarda la valutazione del rischio. Entro il 31 marzo 2026, i gestori sono tenuti a redigere un’analisi del rischio per ciascuna galleria in esercizio, seguendo le indicazioni contenute nel paragrafo 12 delle Linee Guida. L’analisi dovrà basarsi su dati oggettivi, modelli di simulazione affidabili, valutazioni statistiche e aggiornamenti costanti, con l’obiettivo di individuare i livelli di rischio associati a ogni singola infrastruttura.
Entro il 30 settembre 2026, i gestori dovranno predisporre un programma di interventi per migliorare la sicurezza delle gallerie, anche in forma progressiva e articolata in più fasi. Il piano dovrà prevedere almeno l’attuazione dei requisiti base descritti nel paragrafo 13.1 delle Linee Guida. Questi requisiti variano in funzione della lunghezza della galleria e della sua interazione con il contesto urbano. Entro 24 mesi, infine, per tutte le gallerie in esercizio di lunghezza superiore a 1.000 metri, dovrà essere predisposto il relativo Piano di Emergenza e Soccorso (PES), secondo quanto previsto dalle Linee Guida. La redazione del PES avviene in più fasi: il gestore dell’infrastruttura elabora uno schema di PES, definito sulla base degli scenari di incidente (incendi, deragliamenti, sosta prolungata ecc.), che viene trasmesso al prefetto competente. Spetta al prefetto, sentiti le Regioni, gli enti locali e i servizi di soccorso, approvare il piano definitivo, attribuendo ruoli, compiti e responsabilità agli enti coinvolti e coordinando le esercitazioni su scala reale, necessarie per testarne l’efficacia.